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campagna contro la contenzione meccanica

per giulio

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mercoledì 4 febbraio 2015

MEGLIO FISCHI CHE FIASCHI

riceviamo e volentieri pubblichiamo iniziativa libertaruia e radicale del compagno Michelazzi Claudio ................................................ Campagna di sensibilizzazione abuso di alcol e somministrazione indiscriminata. Questa campagna nasce con l'intento di portare alla luce tematiche, conflitti e manifestazioni di disagio, strettamente legati ad uno dei principali problemi che investono le comunità dell'area dolomitica e bellunese: l'abuso di alcol e la somministrazione, spesso indiscriminata e senza freno, di bevande alcoliche a minori e a soggetti visibilmente alterati o con disabilità. Basta tacere. guardiamoci negli occhi e parliamo del problema. La conoscenza genera ulteriore conoscenza e ulteriore consapevolezza. Più siamo e meglio sarà per il nostro futuro. Claudio Michelazzi Per aderire: E-Mail: claudiomichelazzi@gmail.com Cell. 3498351636 Alcol: danni da abuso Danni al fegato L'organo più danneggiato dall'abuso di alcol è il fegato, poiché come abbiamo visto, è il principale deputato alla sua metabolizzazione. Con un crescendo di effetti negativi, possono quindi insorgere: steatosi epatica o fegato grasso (importante accumulo di trigliceridi a livello epatico), condizione reversibile se l'individuo smette di bere. Se il soggetto continua ad abusare di alcol la steatosi finisce col compromettere la funzionalità del fegato, a causa del manifestarsi di un processo infiammatorio che prende il nome di epatite alcolica. Con il passare del tempo tale condizione può evolversi in senso negativo dando origine ad un processo fibrotico (cicatriziale), comunemente noto come cirrosi epatica. Tale malattia, assolutamente irreversibile e progressiva, può causare, anche se non necessariamente, epatocarcinoma, cioè la comparsa di un tumore al fegato. Per approfondire: steatosi alcolica, epatite alcolica Altri Danni dell'alcool Altri danni: denutrizione (l'alcolista spende tutte le sue risorse energetiche per consumare alcol e, dal momento che questa sostanza è estremamente calorica, mangia poco, introducendo pochi nutrienti). Avitaminosi, sia per ridotta assunzione di verdura e frutta fresca, sia per ostacolo diretto dell'alcol all'assorbimento delle varie vitamine. Infiammazione a carico di vari distretti del tubo digerente: esofagite, gastrite, pancreatite. Cardiopatia alcolica (dilatazione delle cavità cardiache, riduzione della gittata). Alterazioni della sessualità (calo della libido, infertilità, impotenza). Tumori del tubo digerente (cavo orale, esofago). A tal proposito è bene ricordare che questi effetti dannosi sono sinergici con quelli del fumo. L'alcol, infine, è deleterio anche per il feto. I figli di donne alcoliste hanno elevata probabilità di soffrire di sindrome fetale alcolica (deficit mentale, microcefalia e malformazioni cardiache). Per approfondire: alcolismo ed ipovitaminosi, alcol e gastrite, alcol e gravidanza Dipendenza e sindrome da astinenza L'alcolismo ha una base genetica; esiste, cioè, una predisposizione individuale al consumo di alcol. La dipendenza è caratterizzata da queste condizioni e comportamenti: maggiore tolleranza nei confronti dell'alcol; sintomatologia da astinenza se si interrompe l'assunzione di alcolici; assenza di controllo sul livello di assunzione; ricerca di alcol come priorità; sospensione di ogni altra attività per bere; prosecuzione del consumo di alcol malgrado i danni fisici e psichici. Dopo una parziale o totale astensione dall'alcol compare la sindrome da astinenza, caratterizzata da una vasta sintomatologia: tremori, nausea, vomito; sudorazione profusa; ansia, insonnia; allucinazioni, sia visive che uditive; confusione con disorientamento spazio-temporale; disartria, atassia (difficoltà di articolare le parole e di coordinare in modo armonico i vari movimenti); convulsioni (12-48 ore dopo la sospensione); DIVIETO DI VENDITA BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI: nuove regole per bar e negozi Nel 2012 sono state apportate sostanziali modifiche sia al regime di vendita che di somministrazione di bevande alcoliche rivolte ai minori (ove per somministrazione si intende vendita per il consumo sul posto). Il legislatore ha infatti inteso rafforzare il preesistente divieto di somministrazione da parte di un esercente un’osteria o altro pubblico esercizio di bevande alcoliche a un minore di anni sedici o a infermo di mente, già previsto dall’art. 689 del codice penale e sanzionato con una pena dell’arresto fino ad un anno, prevedendo una tutela anche per i minori di anni 18. La Novità: Per i minori di anni 16: - L’esercente che, somministrando alcol ai minori di 16 anni o a infermi di mente, commette tale reato più di una volta sarà soggetto anche ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi; - La stessa pena (arresto fino a un anno) è prevista anche per chi pone in essere una delle citate condotte attraverso DISTRIBUTORI AUTOMATICI che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, a meno che non ci sia presente personale incaricato a effettuare tale controllo. Per i minori di anni 18: - Il DIVIETO DI SOMMINISTRARE bevande alcoliche è esteso anche ai minori di anni 18; fermo restando la violazione penale nel caso i consumatori siano minori di anni 16, chiunque somministri bevande alcoliche a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro con la SOSPENSIONE dell’attività per tre mesi; - Sempre per i minori di anni 18 è ora introdotto il DIVIETO DI VENDITA di bevande alcoliche: la sanzione amministrativa è sempre la stessa (da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro con la SOSPENSIONE dell’attività per tre mesi). E’ utile inoltre evidenziare che chiunque vende o somministra bevande alcoliche (il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che il termine “vendere” deve essere interpretato come “fornire, mettere a disposizione” sia in un bar che in un negozio) ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

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